Art. 2.

      1. Si considerano altresì profitti politici illegittimi, e come tali avocati allo Stato, gli incrementi patrimoniali non giustificati per la loro misura da normali attività, conseguiti:

          a) dagli ascendenti, dai discendenti in primo grado e dal coniuge dei soggetti indicati all'articolo 1;

          b) dalle persone private e giuridiche che hanno avuto rapporti di associazione o di cointeressenza con taluno dei soggetti

 

Pag. 4

indicati all'articolo 1 o alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.